Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 21/12/1999 n. 554

Art. 218 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza

1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza si articola in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento prevedono l’impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico

artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.

Art. 219 - Adeguamento del progetto

1. Il progettista in collaborazione con il direttore dei lavori adegua gli elaborati progettuali esecutivi nel corso dei lavori, sulla base dei risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti.

2. Il progettista propone al responsabile del procedimento gli adeguamenti progettuali, di cui al comma 1 al fine della loro approvazione, da parte degli organi competenti.

Art. 220 - Lavori di manutenzione

1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e sono eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;

b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;

c) il computo metrico;

d) l’elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.

Art. 221 - Consuntivo scientifico

1. Al termine del lavoro viene predisposta dal direttore dei lavori una relazione finale tecnico - scientifica, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro programma di intervento sul bene, con l’esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l’intervento; l’esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.

2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla soprintendenza competente.

Art. 222 - Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente

1. I lavori di cui al presente titolo sono realizzati mediante contratto di appalto o di concessione di lavori pubblici e sono affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in economia.

Art. 223 - Procedure di scelta del contraente

1. I lavori del presente titolo possono essere affidati mediante licitazione privata semplificata di cui all’art. 23, comma 1 bis, della legge sino all’importo di 750.000 EURO.

2. L’affidamento dei lavori di cui al presente titolo mediante appalto concorso è consentito solo per lavori di particolare entità e complessità di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni culturali, sentito il Comitato tecnico-scientifico per i beni culturali e ambientali.

3. Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di cui all’art. 88, lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante.

Art. 224 - Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate

1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico - artistico e sulle superfici decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui all’art. 27, comma 2 della legge, l’ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all’art. 8, comma 11 sexies, della Legge.

2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell’ipotesi di affidamento esterno di cui all’art. 28, comma 4, della Legge, l’organo di collaudo comprende un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all’art. 8, comma 11 sexies, della legge.

TITOLO XIV Disposizioni particolari per l’affidamento e la esecuzione di lavori eseguiti nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987 n. 49

Art. 225 - Programmazione

1. La programmazione dei lavori eseguiti in attuazione della cooperazione allo sviluppo è articolata secondo il disposto dell’art. 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987 n. 49.27 In relazione alla necessità di definizione degli accordi con i Paesi beneficiari possono essere inseriti nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.

Art. 226 - Progettazione

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono soggetti alla previa approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario dell’intervento, alla cui normativa ambientale, urbanistica e di sicurezza i progetti stessi devono conformarsi. Qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli interventi, alla disponibilità di studi preliminari di fattibilità, potrà essere redatto immediatamente il progetto esecutivo.

2. La stima e l’analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio è ubicato l’intervento.

3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello del Paese beneficiario l’analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei quali dette componenti sono disponibili.

Art. 227 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell’opera

1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento che assicura costantemente e direttamente, anche a mezzo di un assistente delegato, la presenza sul territorio del Paese beneficiario e che:

a) controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo;

b) segnala all’amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione dell’intervento;

c) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell’amministrazione;

d) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore dei lavori e promuove l’adozione della relativa variante di progetto;

e) propone il riconoscimento del prezzo chiuso con i criteri di cui all’art. 230; f) autorizza il subappalto con i criteri di cui all’art. 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55 in quanto applicabili;

g) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni previste dal presente regolamento per il responsabile del procedimento.

2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi da eseguirsi in aree limitrofe.

3. I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo beneficiari nei settori dell’acqua, dell’edilizia residenziale e dello sviluppo agricolo che non precedono la presenza di strutture in cemento armato fino ad un valore di 750.000 EURO possono essere realizzati tramite Organizzazioni non governative titolari del programma generale di intervento di cooperazione avvalendosi del personale e materiali locali.

Art. 228 - Direzione dei lavori

1. Il direttore dei lavori deve obbligatoriamente nominare assistenti di cantiere che seguano sul posto l’andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l’attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.

Art. 229 - Collaudo

1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalità previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 230 - Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici

1. Per lavori da eseguire all’estero nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987 n. 49 il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al 10% sul valore del contratto, ma non superiore all’andamento dei prezzi in Italia. Oltre tale limite l’impresa può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e null’altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere.

2. L’incremento si applica all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.

3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel programma di lavoro.

4. L’incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora nello Stato di attuazione dell’intervento siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti è rimessa al responsabile del procedimento.

5. Quando le componenti di realizzazione del progetto sono stimate secondo i costi del Paese di provenienza, il prezzo chiuso viene definito con le modalità previste dall’art. 26, comma 4, della legge.

6. Tutti i termini procedimentali e contrattuali previsti dalle vigenti norme sono aumentati di due volte in caso di lavori eseguiti all’estero, con nullità di eventuali pattuizioni contrarie.

TITOLO XV Delegificazione e disposizioni transitorie

Art. 231 - Abrogazione di norme

1. Ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge, a far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

a) gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all.F.

b) il RD 25 maggio 1895 n. 350 e successive modifiche

c) il DM 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e successive modificazioni

d) il DL 6 febbraio 1919 n. 107 e successive modifiche

e) il RD 8 febbraio 1923 n. 422 e successive modifiche

f) il RD 28 agosto 1924 n. 1396 e successive modifiche

g) la legge 24 giugno 1929 n. 1137 e successive modifiche

h) la legge 23 febbraio 1952 n. 133 e successive modificazioni

i) il DPR 16 luglio 1962 n. 1063 e successive modifiche

l) il DPR 6 novembre 1962 n. 1930 e successive modificazioni;

m) la legge 21 giugno 1964 n. 463 e successive modifiche

n) la legge 10 agosto 1964 n. 664 e successive modifiche

o) la legge 17 febbraio 1968 n. 93 e successive modifiche

p) la legge 3 luglio 1970 n. 504 e successive modifiche

q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2 febbraio 1973 n. 14 e succes sive modifiche

r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della legge 3 gennaio 1978 n.1 e successive modificazioni

s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, (seguiva l’indicazione di un articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei Conti) 13, 14, 15, 16, della legge 10 dicembre 1981 n. 741

 

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